Statuto

Costituzione, Denominazione, sede e durata

Art. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000, della L.R.T. 42/2002  e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ALTROVE”.

Art. 2) L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3) L’Associazione ha sede in Roma, ma potranno essere aperte sedi secondarie e locali su tutto il territorio nazionale o anche internazionale. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera assembleare.

Art. 4) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera Straordinaria degli Associati.

Antefatto

Art. 5)  L’associazione “Altrove” nasce dalla collaborazione di esperti in psicologia e storia dell’arte. L’idea condivisa è di esplorare le affinità dei due ambiti di ricerca e di intervento e offrire alle persone l’opportunità di scoprire “spazi altri” fuori e dentro di sé per favorire la crescita individuale e sociale e la promozione del benessere. L’esperienza di un senso di sé, circolare e nuovo, verrà sostenuta principalmente dall’esperienza di gruppo laddove “uno è ognuno” in connessione all’altro, separato e unito, alla ricerca della propria soggettivazione. L’associazione si propone, quindi, di offrire percorsi esperienziali che favoriscano una partecipazione attiva e condivisa delle esperienze, in modo che queste possano diventare ricchezza comune alla quale attingere per esprimere e promuovere nuovi sguardi al valore e alla qualità della propria vita.

Finalità

Art.  6) l’associazione ALTROVE intende perseguire le seguenti finalità:

  • promuovere il benessere psicofisico e lo sviluppo individuale, sociale e della collettività;
  • promuovere le risorse individuali e sociali per stimolare le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole e favorire l’integrazione della persona nei sistemi di convivenza;
  • creare nel territorio uno spazio di incontro rivolto al miglioramento della qualità della vita della persona e della comunità;
  • ampliare le opportunità di “fare rete” tra le diverse realtà del territorio e favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
  • favorire le occasioni di scambio e dialogo volte alla facilitazione della multiculturalità;
  • orientare l’individuo a trasformare i momenti di crisi in opportunità nelle diverse fasi del ciclo di vita;
  • favorire l’aggiornamento e la formazione continua di quanti operano in campo psicologico o in settori ad esso correlati;
  • esplorare gli ambiti critici della società attuale e proporre interventi di prevenzione e promozione;
  • promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico artistico, la creatività e la produzione di cultura nei diversi ambiti (artistico, letterario, cinematografico) come risorsa a cui attingere per esplorare le proprie capacità ideative;
  • promuovere percorsi che favoriscano l’esplorazione di vissuti ed emozioni grazie alla sinergia fra arte e psicologia.

Per il raggiungimento di dette finalità, l’Associazione potrà collaborare, effettuare gemellaggi o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con pari finalità e/o con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Attività

Art. 7) L’Associazione intende operare nei settori psico-sociale, sanitario, educativo, artistico, di formazione e consulenza organizzativa, svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

  • interventi di sostegno psicologico, consulenza, orientamento, prevenzione, a livello individuale, di coppia e di gruppo, rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani, famiglie, istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale;
  • percorsi laboratoriali di alfabetizzazione alle arti visive e visite guidate ai musei, mostre e luoghi di interesse storico artistico, da attuare autonomamente e/o in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
  • attività di ricerca-intervento in un’ottica bio-psico-sociale;
  • collaborazione scientifica con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
  • attività e iniziative finalizzate alla promozione della cultura, quali festival interdisciplinari, laboratori didattici e mostre che promuovano l’arte, il cinema, la letteratura e la creatività nel tempo libero;
  • curare la redazione e l’edizione di testi e articoli, indagini, ricerche, studi di bibliografie, da diffondere on-line o attraverso stampa;
  • attività di formazione e informazione:
  • seminari, corsi, eventi culturali, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni, convegni, mostre d’arte;
  • gruppi di supervisione e pari visione;
  • gruppi esperienziali, workshop e laboratori.

Quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento delle finalità dell’associazione.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

Soci

Art. 8) Possono essere soci dell’Associazione, tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, condividendone gli ideali e le finalità, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 9) I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, soci sovventori.

Sono soci fondatori i sottoscrittori del presente statuto.

Sono soci ordinari coloro i quali, condividendo in modo espresso le finalità dell’Associazione e avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Sono soci onorari coloro i quali, individuati per meriti scientifici o altri, s’interessano e promuovono le attività dell’Associazione contribuendo al perseguimento delle finalità Statutarie.

All’attribuzione delle qualifiche di detti soci onorari provvede il Consiglio Direttivo.

Sono soci sovventori coloro i quali, non partecipando direttamente, intendono contribuire con elargizioni e donazioni all’attività dell’associazione.

Art. 10 ) Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Art. 11) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 12) La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi dell’Associazione

Art. 15) Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Tesoriere
  • il Segretario
  • il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti

Assemblea dei Soci

Art. 16) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante avviso affisso presso la sede sociale o pubblicato sul sito dell’associazione, invio di e-mail o invio di raccomandata. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art.  19) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 20) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 21) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono accessibili dai soci che ne facciano richiesta.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati: un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non potranno ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.26) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 27) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 29) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 30) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 31) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Collegio Sindacale o Revisore dei Conti

Art. 32) Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

In luogo del Collegio Sindacale è possibile nominare un Revisore dei conti, al quale competono le medesime funzioni.   

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 33) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni liberali e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • contributi dello Stato, dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali ed internazionali.

Art. 34) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 35) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 36) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 37) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.